STATUTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOTERAPIA MEDICA
ART. 1
E’ costituita l’Associazione denominata “SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOTERAPIA MEDICA” da ora indicata come Associazione
L’Associazione è Sezione Speciale della Società Italiana di Psichiatria.
L’Associazione prevede la possibilità della costituzione di Sezioni Regionali.
L’Associazione ha sede presso il legale rappresentante.
ART. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro.
In modo particolare l’Associazione, ha come finalità quella di promuovere lo studio e l’applicazione della psicoterapia, favorire tutte le iniziative inerenti alla materia, stabilire e mantenere rapporti con le Istituzioni e le Società aventi analoghe finalità.
Per realizzare lo scopo societario, l’Associazione intende:
- rappresentare un punto di riferimento nazionale per tutti coloro che si interessano alla psicoterapia;
- diffondere la conoscenza delle attività di psicoterapia e incentivare le occasioni di incontro e comunicazione tra persone interessate alla materia;
- promuovere ricerche e sperimentazioni in questo campo;
- tutelare la dignità e le prerogative professionali di coloro che esercitano la psicoterapia;
- costituirsi come osservatorio della formazione in psicoterapia in ambito pubblico e privato e valorizzare la peculiarità della formazione medica in questo campo;
- istituire commissioni di studio su argomenti di interesse comune;
- organizzare convegni, seminari, corsi e attività di aggiornamento per i soci e per chiunque si interessi di psicoterapia.
ART. 3 – SOCI ORDINARI
Possono far parte della Associazione in qualità di Soci Ordinari tutti coloro che, laureati in medicina, sono a qualunque titolo inseriti nell’elenco degli psicoterapeuti presso gli Ordini Provinciali dei Medici.
Chi intende far parte della Associazione deve presentare domanda di ammissione al Presidente, controfirmata da due Soci Ordinari, allegando un curriculum dei titoli di studio e professionale. La decisione sull’ammissione sarà assunta dal Consiglio Direttivo della Associazione che delibererà circa l’ammissione a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio non rappresenta titolo professionale.
ART. 4 – SOCI AGGREGATI
Possono far parte della Associazione in qualità di Soci Aggregati tutti i laureati non medici, psicoterapeuti, che dimostrino interesse per l’argomento.
Chi intende far parte della Associazione deve presentare domanda di ammissione al Presidente, controfirmata da due Soci Ordinari, allegando un curriculum dei titoli di studio e professionale. La decisione sull’ammissione sarà assunta dal Consiglio Direttivo della Associazione che delibererà circa l’ammissione a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
I Soci Aggregati hanno diritto a partecipare a tutte le attività culturali e scientifiche indette dall’Associazione e possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto.
I Soci Aggregati sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 – DECADENZA DEI SOCI ORDINARI E AGGREGATI
La decadenza dei Soci Ordinari e Aggregati avviene a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio Ordinario o Aggregato si può perdere per:
a) morosità per più di due anni solari;
b) dimissioni, comunicate per iscritto al Presidente della Associazione o al rappresentante legale della Sezione Regionale competente;
c) espulsione, qualora il Socio commetta azioni disonorevoli o di serio ostacolo al regolare funzionamento della Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Probiviri, sentito il Socio. Il Socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 6 – SOCI ONORARI, CORRISPONDENTI E SOSTENITORI
6.1 La qualifica di Socio Onorario può essere attribuita a personalità italiane o straniere assurte a particolare risonanza nel campo della psicoterapia.
I Soci Onorari sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali.
6.2 La qualifica di Socio Corrispondente può essere attribuita a persone fisiche, Istituti o Enti stranieri attivi nel campo della psichiatria. I Soci Corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.
6.3 La qualifica di Socio Sostenitore può essere attribuita a persone fisiche e giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni che intendono contribuire allo sviluppo della Associazione fornendo mezzi e/o fondi per le sue attività. I Soci Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Socio Sostenitore che non intenda proseguire nelle obbligazioni assunte dà le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente. Le dimissioni hanno validità a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state presentate.
6.4 I Soci Onorari partecipano all’Assemblea dei Soci con diritto di voto. I Soci Corrispondenti e Sostenitori (o i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni) partecipano all’Assemblea dei Soci come osservatori, senza diritto di voto.
ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI ED ELEZIONI
7.1 L’Assemblea dei Soci é convocata, di norma, almeno ogni due anni. Può essere convocata in modo straordinario per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. Vi prendono parte con diritto di voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative e i Soci Onorari. Ogni Socio può votare anche per conto di altri due Soci, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, di cui presenti una delega scritta. L’Assemblea è valida in prima convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Essa è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
7.2 L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Approva le attività della Associazione proposte dal Consiglio Direttivo, istituisce Commissioni di Studio, propone seminari di aggiornamento, indica temi dei Congressi, suggerisce ricerche e sperimentazioni in psicoterapia, approva il regolamento della Associazione.
L’Assemblea stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali, approva i bilanci , preventivo e consuntivo.
L’Assemblea nomina i Soci Onorari.
L’Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione (v. successivi artt. 13 e 14).
7.3
L’Assemblea elegge ogni quattro anni, a scrutinio segreto :
- a) il Presidente della Associazione
- b) il Presidente Eletto che assume la carica di presidente dopo 24 mesi dalla nomina. Presidente e Presidente Eletto rimangono in carica quattro anni alternandosi nella responsabilità amministrativa legale della Società
- c) il Segretario generale
- d) dieci Consiglieri
- e) tre Revisori dei conti;
f) tre membri del Collegio dei Probiviri.
Sono eleggibili soltanto i Soci Ordinari in regola con le quote associative.
La durata del mandato di tutti gli eletti è di due anni.
Se due Soci ricevono lo stesso numero di voti per una delle suddette cariche elettive, viene nominato il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione.
7.4 In caso di dimissioni o decesso nel corso del suo mandato del socio che copre una delle suddette cariche elettive, gli subentra il primo dei non eletti per quella carica rispettiva; in caso di ex-aequo, prevale il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione.
ART. 8 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi della Associazione :
8.1 1’Assemblea dei Soci, costituita dai Soci di cui al punto 7.1;
8.2 Il Consiglio Esecutivo costituito dagli elette tra i Soci di cui al punto 7.3;
8.3 Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, dal Presidente Eletto ( o dal Presidente uscente), dal Segretario, da dieci Consiglieri Eletti, dai tre membri del Collegio dei Probiviri, dai rappresentanti legali delle sezioni Regionali, dal Rappresentante di diritto del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psichiatria, di cui la Società di Psicoterapia medica è Sezione Speciale. Il Presidente in carica ha la facoltà di delegare a rappresentarlo un VicePresidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Presiede il Consiglio Direttivo e attua i deliberati del Consiglio medesimo e dell’Assemblea degli Associati.
8.4 Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissione o di impedimento, nel corso della gestione, di un membro del Consiglio Direttivo , subentrerà nella carica il primo degli associati non eletti nella precedente votazione. La rielezione consecutiva del Presidente e del Segretario generale può avvenire una volta soltanto.
8.5 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all’anno. Ciascuna sua seduta è valida se è presente almeno la metà dei componenti. Tutti i componenti hanno diritto al voto. Ciascun rappresentante legale di Sezione Regionale , in caso di impedimento a partecipare ad una seduta del Consiglio, può delegare per iscritto a sostituirlo un membro del Consiglio Direttivo della rispettiva Sezione.
8.6 Il Consiglio Direttivo indice le manifestazioni ufficiali e ne stabilisce i relatori e la sede, convoca l’Assemblea Generale dei Soci e eventualmente Assemblee straordinarie.
Mantiene i contatti con istituzioni scientifiche aventi analoghe finalità.
Decide l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari e Aggregati. Nomina gli associati corrispondenti in Italia e all’estero. Propone all’Assemblea la nomina dei Soci Onorari.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi. Predispone il Regolamento dell’Associazione.
8.7 Il Segretario Generale cura il funzionamento dell’ufficio di segreteria, tiene aggiornato l’elenco degli iscritti, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, cura la compilazione degli Atti dei Convegni scientifici dell’Associazione.
8.8 Ogni socio si impegna a versare all’associazione la quota associativa annuale fissata dalla Assemblea dei Soci
.
ART. 9 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea. Esso fornisce al Consiglio Direttivo pareri sulle proposte di espulsione di Soci e sulle controversie riguardanti l’interpretazione del presente Statuto. Può inoltre segnalare al Consiglio Direttivo, dichiarazioni o comportamenti lesivi dell’immagine della psicoterapia, oppure azioni di istituzioni pubbliche o private, che possano richiedere una presa di posizione da parte della Associazione.
ART. 10 – SEZIONI REGIONALI
10.1 In ogni regione è costituibile una Sezione Regionale, avente obiettivi conformi agli scopi e alle direttive della Associazione. In casi particolari, è ammessa la costituzione di un’unica Sezione per più regioni. La costituzione e lo statuto delle Sezioni Regionali devono seguire le indicazioni del Consiglio Direttivo devono essere ratificati dallo stesso. Le Sezioni Regionali hanno un bilancio autonomo.
ART. 11 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote associative annuali e dai contributi degli associati;
- da eventuali donazioni, eredità e legati;
- da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi a spese, assegni, premi, canoni, sussidi anche statali, regionali, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, curate dall’Associazione o da altri in suo favore;
- da ogni altra entrata.
Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell’Associazione e per gli eventuali interventi ritenuti, dal Consiglio Direttivo, necessari o utili per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.
ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, anche non soci, preferibilmente iscritti nell’albo dei revisori dei conti, nominati dall’assemblea dei Soci, essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori ha il compito di controllare l’operato degli amministratori e di riferire in merito all’Assemblea dei Soci.
ART. 13 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate in sede di Assemblea da almeno tre quinti dei Soci presenti o rappresentati per delega e aventi diritto al voto. Lo Statuto può essere modificato anche in seguito a referendum, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci ordinari.
ART. 14 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato in sede di Assemblea o a seguito di referendum con il voto favorevole dei tre quinti dei Soci ordinari. In tal caso il patrimonio della Associazione dovrà essere devoluto ad Istituzioni od Enti che abbiano i suoi stessi scopi.
ART. 15 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
ART. 16 – REGOLAMENTO
I criteri dettagliati di applicazione delle norme di questo Statuto, la cui esigenza nascerà nella prassi della vita societaria, saranno definiti da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e da questo eventualmente aggiornato nel corso del tempo.
ART. 17
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.