SIPM
Considerazioni e proposte sul DM 21/2019
Il DM 21/2019 stabilisce che le scuole di Psichiatria, Psicologia e Neuropsichiatria infantile siano abilitanti all’esercizio della psicoterapia purché 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche.
L’insegnamento della psicoterapia era già previsto dal DIM 68/2015 che ha stabilito come attività professionalizzante obbligatoria “aver seguito nell’intero quadriennio almeno 5 casi in psicoterapia con supervisione”, tanto che nel report periodico degli standard formativi di scuola ci viene chiesto di definire il volume dell’attività psicoterapeutica della rete formativa.
Il DM 21 aumenta fortemente, se non eccessivamente, l’ammontare della formazione professionalizzante alla psicoterapia: 60 CFU rappresentano infatti oltre 1/3 dei 168 CFU professionalizzanti MED/25 previsti per il quadriennio e corrispondono ad un monte ore di 2160 (1 CFU professionalizzante equivale a 36 ore), ossia circa 10 ore/settimana. Il DM 21 precisa inoltre che tale attività formativa sia svolta “sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti”. La applicazione del DM 21 richiede dunque una opportuna articolazione delle attività professionalizzanti in psicoterapia che potrebbero essere suddivise in due tipologie:
- Supervisione tecnica alla psicoterapia, di almeno 1 ora/settimana, individuale o in gruppo (anno di corso);
- Supervisione clinica nelle rimanenti 10 ore/settimana, ossia l’esercizio di psicoterapia in contesti clinici che comprendano tale attività, sotto la supervisione del tutor clinico.
I tutor della supervisione tecnica potrebbero essere medici della rete formativa possessori di adeguata qualificazione. L’iscrizione all’albo degli psicoterapeuti è necessaria ma non sufficiente e occorre un curriculum che qualifichi adeguate competenze riconducibili indicativamente ai seguenti 4 ambiti : 1) percorso di formazione di congrua durata comprovabile con attestato; 2) esercizio della psicoterapia comprovabile anche da sistema informativo aziendale; 3) attività di supervisione continuativa; 4) partecipazione significativa a progetti di ricerca sulla psicoterapia.
Il tutor della supervisione clinica può essere un responsabile di UO che fa parte del corpo docente professionalizzante universitario o ospedaliero (1) che sia iscritto all’albo degli psicoterapeuti o che abbia medici nella sua UO che lo siano, (2) che nella sua UO si svolgano psicoterapie e che (3) egli coordini e rendiconti l’attività psicoterapeutica collaborando con il Tutor della supervisione tecnica.
I Regolamenti didattici delle Scuole vanno modificati adeguando gli obiettivi formativi delle attività professionalizzanti MED/25. Tali attività si caratterizzano per obiettivi formativi specifici stabiliti dai Consigli delle Scuole dopo l’entrata in vigore del DIM 68 del 2015. Bisogna quindi rivedere gli Obiettivi Formativi dei CFU professionalizzanti MED/25 trasformandone 60 in formazione professionalizzante alla psicoterapia. A titolo di esempio, a Bologna i 168 CFU professionalizzanti sono divisi come segue nei 4 anni: 24, 48, 48 e 48. I 60 CFU per la psicoterapia sono stati articolati in 8, 18, 18 e 16, rispettivamente.
La Programmazione didattica dovrà prevedere docenti delle attività professionalizzanti di psicoterapia secondo i criteri esposti sopra. I Piani formativi individuali andranno redatti di conseguenza inserendo la formazione professionalizzante alla psicoterapia.
I contenuti dell’insegnamento dovrebbero riguardare i principi fondamentali della psicoterapia e le basi delle due linee principali, psicodinamico e cognitivo-comportamentale, come teorizzato nel Modello Y, di riferimento in diversi Paesi. Lo Stelo del modello Y riguarda il primo anno: conoscenze e competenze sui fattori comuni che comprendono i fattori ritenuti efficaci in tutti i diversi indirizzi di psicoterapia. Il Braccio destro, al secondo /terzo anno riguarda conoscenze e competenze CBT. Il Braccio Sinistro, al terzo/quarto anno, riguarda conoscenze e competenze in Psicoterapia psicodinamica.